Art. 29 Designazione dei settori di protezione delle acque e delimitazione delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee
1 Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato 4 numero31 11, comprendono:
2 I Cantoni delimitano altresì le zone di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 12 (art. 20 LPAc) allo scopo di proteggere le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica d’interesse pubblico. Possono delimitare anche zone di protezione delle acque sotterranee per captazioni e impianti di ravvenamento d’interesse pubblico previsti, la cui ubicazione e la cui quantità di prelievo sono già stabilite. 3 Delimitano le aree di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 13 (art. 21 LPAc) allo scopo di proteggere le acque sotterranee destinate a essere utilizzate. 4 Per la designazione dei settori di protezione delle acque e per la delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee si basano sulle conoscenze idrogeologiche disponibili; se queste ultime non sono sufficienti, provvedono all’esecuzione delle necessarie indagini idrogeologiche. 31 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 32 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). |