|
Art. 32a Controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque 40
1 Nel caso di impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque per i quali è necessaria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni dall’esterno un controllo visivo dei danni.41 2 Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall’interno ogni dieci anni per:
3 I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |