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Art. 34 Piani di protezione e di utilizzazione delle acque
1 L’autorità presenta la domanda di approvazione di un piano di protezione e di utilizzazione delle acque (art. 32 lett. c LPAc) all’UFAM45. 2 La domanda contiene:
3 Nell’ambito dei piani di protezione e utilizzazione delle acque sono considerate idonee le misure di compensazione che servono alla protezione delle acque o dei biotopi da esse dipendenti. Non vengono considerate le misure comunque necessarie in virtù delle prescrizioni federali sulla protezione dell’ambiente. 45 Nuova denominazione giusta il n. I 13 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |