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Art. 36 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti
1 Per i prelievi d’acqua destinati allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario (art. 82 cpv. 1 LPAc) prevede almeno le indicazioni seguenti:
2 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettera a LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, nell’inventario devono figurare almeno lo scopo del prelievo e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, h e i. 3 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettere b o c LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario deve contenere almeno i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b. |