1 Per ogni prelievo d’acqua incluso nell’inventario secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 2, il rapporto (art. 82 cpv. 2 LPAc) indica se debba essere eseguito un risanamento del corso d’acqua e, in caso affermativo, ne specifica la portata, i motivi e entro quando esso debba presumibilmente essere realizzato.
2 Per ogni prelievo d’acqua, nel rapporto figurano in particolare:
- a.
- la descrizione del prelievo e della restituzione di acqua (nomi, coordinate, altezza s.l.m., eventualmente nome della centrale e dell’impianto di sbarramento)
- b.
- la portata Q347;
- c.
- indicazioni sul regime del corso d’acqua a monte del prelievo e nel tratto con deflusso residuale;
- d.
- la quantità d’acqua, in m3/s, prelevata dal corso d’acqua ogni mese, calcolata come media di più anni.
3 Per i prelievi d’acqua per i quali è necessario un risanamento, il rapporto indica inoltre:
- a.
- le misure di risanamento che possono essere ordinate senza che ne risulti un pregiudizio ai diritti di sfruttamento delle acque tale da giustificare il versamento di un’indennità (art. 80 cpv. 1 LPAc);
- b.
- le ulteriori misure di risanamento dettate da interessi pubblici preponderanti (art. 80 cpv. 2 LPAc); per i corsi d’acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, il rapporto menziona le esigenze speciali relative al corso d’acqua che risultano dalla descrizione dello scopo della protezione nell’inventario;
- c.
- il genere delle misure di risanamento (maggiore portata di dotazione, lavori di sistemazione, misure concernenti l’esercizio, altre misure);
- d.
- i termini previsti per l’esecuzione del risanamento.