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Art. 40 Presentazione, aggiornamento e accessibilità degli inventari, degli elenchi e dei rapporti sul risanamento
1 I Cantoni presentano gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento all’UFAM. 2 Tengono aggiornati gli inventari e gli elenchi. 3 Provvedono affinché gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento, sentiti gli interessati, siano accessibili al pubblico. Il segreto d’affari resta garantito. |