Ordinanza
sulla protezione delle acque
(OPAc)

del 28 ottobre 1998 (Stato 1° febbraio 2023)


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Art. 40 Presentazione, aggiornamento e accessibilità degli inventari, degli elenchi e dei rapporti sul risanamento

1 I Can­to­ni pre­sen­ta­no gli in­ven­ta­ri, gli elen­chi e i rap­por­ti sul ri­sa­na­men­to all’UFAM.

2 Ten­go­no ag­gior­na­ti gli in­ven­ta­ri e gli elen­chi.

3 Prov­ve­do­no af­fin­ché gli in­ven­ta­ri, gli elen­chi e i rap­por­ti sul ri­sa­na­men­to, sen­ti­ti gli in­te­res­sa­ti, sia­no ac­ces­si­bi­li al pub­bli­co. Il se­gre­to d’af­fa­ri re­sta ga­ran­ti­to.

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