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Art. 49 Informazione
1 L’UFAM informa sullo stato delle acque e sulla loro protezione, nella misura in cui ciò interessi l’intera Svizzera; in particolare, pubblica rapporti sullo stato della protezione delle acque in Svizzera. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari. 2 I Cantoni informano sullo stato e sulla protezione delle acque nel loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate e la relativa efficacia nonché sui luoghi di balneazione che non adempiono le condizioni richieste per la balneazione (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. e).88 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |