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Art. 52 Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico 101
1 L’ammontare delle indennità globali per gli impianti e le installazioni per l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno. 2 Se necessario ai fini dell’adempimento di accordi internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure. 3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |