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Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura
1 L’ammontare delle indennità globali per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento. 2 In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, l’ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili. 3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e il Cantone interessato. |