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Art. 54b Attuazione di misure di rivitalizzazione 104
1 L’ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione:
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 3 Le indennità possono essere concesse nel singolo caso se le misure:
4 Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 è compreso tra il 35 e l’80 per cento ed è definito in base ai criteri di cui al capoverso 1. 5 Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se il Cantone interessato ha elaborato una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti definiti nell’articolo 41d.105 6 Le indennità di cui all’articolo 62b capoverso 1 LPAc non sono concesse per le misure che risultano necessarie in applicazione dell’articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991106 sulla sistemazione dei corsi d’acqua. 104 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 105 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 mag. 2011 alla fine del presente testo. |