|
Art. 57 Garanzia contro i rischi
1 Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad adempiere a un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante. 2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore. 3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2. 4 Ai fini della procedura si applicano per analogia gli articoli 61c e 61d. |