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Art. 6 Immissione in un ricettore naturale
1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali, in drenaggi nonché in fiumi e ruscelli sotterranei se sono soddisfatte le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale di cui all’allegato 3. 2 L’autorità rende più severe o completa le esigenze se:
3 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se la qualità delle acque ai sensi dell’allegato 2 non è sufficiente per una particolare utilizzazione del ricettore naturale interessato. 4 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
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