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Art. 60 Accordo programmatico
1 La stipula dell’accordo programmatico compete:
2 L’accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata di:
4 L’Ufficio federale competente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |