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Art. 7 Immissione nelle canalizzazioni pubbliche
1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche acque di scarico industriali secondo l’allegato 3.2 oppure altre acque di scarico secondo l’allegato 3.3 se sono soddisfatte le esigenze del relativo allegato. 2 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:
3 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
8 Abrogata dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |