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Art. 11 Separazione delle acque di scarico negli edifici
I proprietari di edifici, in occasione della costruzione o di importanti modifiche degli stessi, devono provvedere affinché le acque piovane e le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate separatamente dalle acque di scarico inquinate sino all’esterno dell’edificio. |