1 I detentori di impianti di trattamento delle acque di scarico devono:
- a.
- mantenere l’impianto in grado di funzionare;
- b.
- constatare qualsiasi anomalia di funzionamento, determinarne la causa ed eliminarla immediatamente;
- c.
- per quanto attiene all’esercizio, adottare tutte le misure del caso che contribuiscano alla riduzione della quantità di sostanze da evacuare.
2 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono assicurarsi che:
- a.
- siano designate le persone responsabili dell’esercizio;
- b.
- il personale dell’azienda disponga delle necessarie conoscenze tecniche; e
- c.
- vengano determinate le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse se l’autorizzazione prevede esigenze espresse in valori numerici.
3 L’autorità può esigere dai detentori di cui al capoverso 2 che:
- a.
- determinino le quantità evacuate e le concentrazioni di sostanze che per le loro proprietà, la quantità e il pericolo di immissione rivestono importanza per le caratteristiche delle acque di scarico e per la qualità delle acque del ricettore naturale, anche se l’autorizzazione non prevede esigenze espresse in valori numerici;
- b.
- conservino per un periodo adeguato determinati campioni delle acque di scarico;
- c.
- determinino gli effetti dell’immissione delle acque di scarico e della loro infiltrazione sulla qualità delle acque, se esiste il pericolo che non vengano rispettate le esigenze relative alla qualità delle acque di cui all’allegato 2.
4 Le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse possono anche essere determinate mediante calcoli basati sui flussi di sostanze.