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Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio 84
1 I Cantoni rilevano e controllano almeno una volta nell’arco di quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio professionale o commerciale degli utenti di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori. 2 Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente, ma al più tardi entro due anni, a seconda della gravità del pericolo per le acque. 3 Ogni quattro anni i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato dei rilevamenti e dei controlli e sulle lacune riscontrate e la loro eliminazione. 84 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 20233). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti. |