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Art. 48 Analisi e accertamenti
1 Le analisi e gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica; sono in particolare considerate tali le relative norme della CEN (Comitato europeo di normazione)85o altre norme che permettano di ottenere risultati equivalenti. 2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni sul genere e la frequenza dei prelievi di campioni e sugli accertamenti in merito all’adempimento delle esigenze, l’autorità fissa le prescrizioni di caso in caso. 3 Entro il 1° giugno di ogni anno, i Cantoni comunicano all’UFAM, secondo le modalità prescritte da quest’ultimo, i risultati delle analisi e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.86 85 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 20233). |