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Art. 51 Risoluzioni, raccomandazioni e commissioni internazionali 92
1 Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:93
2 Su richiesta, l’UFAM federale mette a disposizione di terzi le risoluzioni e raccomandazioni approvate. 3 Il Dipartimento nomina i membri delle delegazioni svizzere presso le commissioni internazionali per la protezione delle acque.97 92 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). 94 FF 1993 III 722 95 [RU 1965 395, 1979 93art. 2. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. a]. Vedi ora la Conv. del 12 apr. 1999 per la protezione del Reno (RS 0.814.284). 96 [RU 1979 96, 1983 323, 1989 161. RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. c] 97 Introdotto dal n. II 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |