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Art. 51 d Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive dopo dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso dopo 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. |