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Art. 42c Misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 70
1 Per gli impianti che secondo la pianificazione richiedono l’adozione di misure di risanamento del bilancio in materiale detritico, i Cantoni elaborano uno studio sulla tipologia e sull’entità delle misure necessarie. 2 Sulla base dello studio di cui al capoverso 1, l’autorità cantonale ordina i risanamenti da attuare. Nel caso delle centrali idroelettriche, il materiale detritico deve essere fatto transitare nella misura del possibile attraverso l’impianto. 3 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento di centrali idroelettriche, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 OEn71, l’UFAM verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.72 4 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). 72 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889). |
