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Art. 18 Piano di smaltimento dei fanghi di depurazione
1 I Cantoni elaborano un piano per lo smaltimento dei fanghi di depurazione e lo adattano periodicamente alle nuove esigenze. 2 Il piano di smaltimento definisce almeno:
3 Il piano di smaltimento è accessibile al pubblico. 13 Introdotta dalla cifra I art. 54adell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2005 745). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 29 ott. 2025 alla fine del presente testo. |
