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Art. 20 Analisi e obblighi di annuncio
1 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono provvedere affinché la qualità dei fanghi di depurazione venga analizzata periodicamente. 2 ...17 3 ...18 17 Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4291). 18 Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |
