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Art. 41 g Misure di risanamento dei deflussi discontinui
1 Sulla base della pianificazione delle misure, l’autorità cantonale dispone i risanamenti dei deflussi discontinui e impone ai detentori di centrali idroelettriche di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione. 2 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 201767 sull’energia (OEn), l’UFAM verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.68 3 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate. 68 Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6889). |
