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Art. 51 c Riscossione della tassa
1 L’UFAM fattura alle parti assoggettate la tassa dovuta per l’anno civile in corso entro il 1° giugno. In caso di controversia sulla fattura, emana una decisione relativa all’emolumento. 2 Su domanda del Cantone, l’UFAM può fatturare la tassa al Cantone a condizione che quest’ultimo dimostri di riscuotere la tassa presso le stazioni di depurazione sul proprio territorio secondo le stesse modalità applicate dall’UFAM. La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo. 3 Il termine di pagamento è di 60 giorni a partire dall’esigibilità. La tassa diventa esigibile al momento della ricezione della fattura oppure, qualora la fattura sia contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento di cui al capoverso 1. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.103 103 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). |
