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Art. 58 Costi computabili 111
1 Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. 2 Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52a, sono computabili i costi relativi a:
3 Non sono computabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l’acquisto di terreni. 4 Per le indennità di cui all’articolo 54b, sono computabili i costi relativi a:
5 Non sono computabili per le indennità di cui all’articolo 54b in particolare:
111 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). |
