|
|
|
Art. 42b Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 73
1 I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico. 2 I detentori di impianti devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
73 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |
