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Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)
del 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)
Art. 3Ripartizione delle risorse finanziarie
1 Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell’infanzia e della gioventù sono ripartite come segue:
a.
per aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 LPAG) e aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG): 75–90 per cento;
b.
per aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 LPAG), aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG) e aiuti finanziari per progetti cantonali e comunali di durata limitata che fungono da modello (art. 11 LPAG): 10–25 per cento.
2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG) sono gestiti dall’UFAS con un credito separato.