(art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG)
Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
- a.
- il progetto non fa parte di un’attività esistente;
- b.
- il progetto è realizzato a livello nazionale o in una determinata regione linguistica oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o ad altre istituzioni;
- c.
- il progetto è elaborato e realizzato perlopiù da fanciulli e giovani oppure attribuisce un ruolo centrale nell’intero processo di realizzazione a fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione; questi ultimi vi sono coinvolti in modo adeguato alle loro capacità;
- d.
- almeno il 50 per cento delle persone con funzioni direttive o di assistenza ha meno di 30 anni o li compie entro la fine dell’anno civile in questione, salvo per i progetti nei quali fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti in modo adeguato alle loro capacità;
- e.
- almeno il 50 per cento dei fanciulli e giovani partecipanti al progetto ha meno di 25 anni o li compie entro la fine dell’anno civile in questione;
- f.
- l’istituzione descrive i processi e le forme di partecipazione;
- g.
- sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
- h.
- i risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.