Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)
del 3 dicembre 2021 (Stato 26 agosto 2022)
Art. 36Condizioni
Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
a.
il progetto si presta alla partecipazione di fanciulli e giovani ai processi politici a livello federale e all’applicazione dei meccanismi politici;
b.
il progetto è elaborato e realizzato perlopiù da fanciulli o giovani;
c.
fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti nel progetto in modo adeguato alle loro capacità;
d.
l’istituzione descrive i processi e le forme di partecipazione;
e.
sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
f.
i risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.