Ordinanza
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Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi
1 Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
2 Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell’ordinanza del 24 novembre 199345 concernente la legge federale sulla pesca. 43 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 44 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 45 RS 923.01 |