Ordinanza
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Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani 87
Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame di cui all’articolo 10quater dell’ordinanza del 29 febbraio 198888 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 88 RS 922.01 |