Ordinanza
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Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco
1 Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. 2 Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali. |