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Art. 100 Cattura
1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali. 2 I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell’ordinanza del 24 novembre 1993114 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe. 3 Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali. 4 I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all’unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno. 114 RS 923.01 |
