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Art. 108 Registro di controllo dell’effettivo degli animali 136
Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all’aumento e alla diminuzione dell’effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell’aumento dell’effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell’effettivo. 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |