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Art. 124 Rilevamento dell’aggravio
1 Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l’articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell’aggravio). Il rilevamento dell’aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell’effettivo. 2 L’USAV definisce i requisiti per il rilevamento dell’aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell’aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l’età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell’utilizzo previsto. 3 In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell’aggravio. 4 Qualora nell’acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell’aggravio, esse vanno colmate immediatamente. |