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Art. 127 Decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche
1 Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. In particolare bisogna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni riconducibili all’esperimento. 2 L’autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti. 3 La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri. 4 Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all’aggravio. |