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Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori
1 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti. L’adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per:
2 Se gli animali non sono tenuti nell’istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze. |