|
|
|
Art. 129 Designazione delle persone responsabili 147
1 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza. 2 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali. 3 Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile. 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
