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Art. 129b Requisiti per l’incaricato della protezione degli animali 149
1 L’incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197. 2 I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all’articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale. 149 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
