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Art. 139 Procedura di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d’informazione animex-ch155. In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’USAV. 1bis Per ogni esperimento sugli animali la domanda deve contenere:
2 Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l’esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento. Quest’ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione. 3 L’autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali. 4 L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione. 155 Nuova espr. giusta il n. III 1 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 156 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3709). |