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Art. 14 Deroghe a disposizioni 17
Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |