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Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti
1 Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:
2 La validità dell’autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio. 3 Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall’articolo 122. 4 L’USAV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti. 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |