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Art. 143 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
1 I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:
2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea. 3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.159 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |