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Art. 15
1 L’anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici. 2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
3 Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi. |