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Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento 35
1 Sui cani è inoltre vietato:
2 I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.39 3 I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
4 Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196641 sulle epizoozie (LFE).42 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 36 Introdotta dall’all. 6 n. II 1 dell’O del 28 nov. 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 39 Nuovo testo del per. giusta giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245). 40 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). 41 RS 916.40 42 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
