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Art. 26 Metodi di riproduzione
1 I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione. 2 Il capoverso 1 non si applica all’allevamento di pesci da ripopolamento e di pesci commestibili.50 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |