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Art. 4 Alimentazione
1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. 2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie. 3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:
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