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Art. 40 Stabulazione fissa
1 I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. 2 L’USAV può prevedere deroghe per l’uscita dei tori riproduttori. 3 I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l’abbeverata. 4 Per i bufali non possono essere installate nuove poste. 5 Gli yak non possono essere tenuti legati. |
