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Art. 45 Foraggiamento
1 I suini devono avere sempre accesso all’acqua, eccetto se sono tenuti all’aperto e abbeverati più volte al giorno. 2 Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido. 3 Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un’elevata percentuale di fibre grezze. |
